La qualifica di medico subacqueo è stata introdotta nell'art 16, comma 4 del decreto legge sulle liberalizzazioni. Infatti il Consiglio dei Ministri ha adottato la norma UNI 11366 sulla sicurezza del lavoro subacqueo industriale, come regolamento attuativo del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (legge che regola l’attività mineraria).
È un importante riconoscimento per chi svolge questa professione e il Centro Iperbarico di Ravenna, considerato il suo ruolo nello scenario internazionale della subacquea, è molto orgoglioso di aver favorito questo processo avendo contribuito attivamente alle definizione della norma UNI 11366 che è sta adottata nella legge.
La norma UNI 11366 chiarisce la qualifica del medico subacqueo come segue (ruoli citati spesso nel testo della norma):
- 3.13 consigliere medico di società: Specialista medico subacqueo designato da una ditta o un ente per la gestione delle emergenze mediche su cantiere di lavoro subacqueo industriale o per la gestione degli aspetti di medicina subacquea professionale.
- 3.32 specialista medico subacqueo: Medico specialista in medicina del nuoto e dell’attività subacquea o diplomato da master universitario di 2° livello in medicina subacquea e iperbarica.
Ecco come commentano gli esperti :
Con le modifiche proposte (ndr: alla DPR sull'attività mineraria) si ritiene che saranno a breve riavviati investimenti da parte di 20 operatori per oltre 4 miliardi di euro. Sarà evitato, inoltre, un contenzioso relativo agli affidamenti ingenerati per titoli abilitativi rilasciati e sospesi, con conseguente esposizione debitoria dello Stato a titolo risarcitorio per danno emergente e per lucro cessante - stimabile per non meno di 300 milioni di euro -, nonché relativa alle spese di decommissioning degli impianti esistenti.
L'ultimo comma riguarda lo sviluppo e la promozione delle attività offshore. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all'estero. Al fine di favorire la crescita e la concorrenzialità degli operatori italiani che operano nel settore, soprattutto nel mercato internazionale, si rende necessario completare il quadro normativo di riferimento.
Infatti, l'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886, mentre prescrive che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le operazioni da effettuarsi con l'impiego di operatori subacquei devono essere effettuate nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica, nulla specifica in merito alle effettive modalità di conduzione delle stesse. Per questi motivi, il rinvio esplicito alla norma UNI 11366 "Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria" fornirà un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee che, per la specificità ambientale che le caratterizza, necessita di norme specifiche che possano garantire il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza a tutti.
Per chi fosse interessato è possibile acquistare la norma Uni 11366 qui.
Per approfondimenti sui nostri servizi legati alla medicina subacquea clicca qui sotto: